di Xenia Peran, avvocato, candidata al Nazionale e agli Stati
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Il pezzo ha degli aspetti tecnici che non sono in grado di valutare. Ma l’idea di base “i giudici non devono portare in fronte l’etichetta di un partito” è sempre stata la mia (e più e più volte mi sono espresso in questo senso).
L’avvocatessa Peran era nel Partito socialista, dunque suppongo che sia una personalità di sinistra. Ticinolive è un portale di destra, liberale e sovranista, ma è gestito in modo molto aperto ed è sempre lieto di dare la parola (se la desiderano) al centro e alla sinistra.
L’articolo è piuttosto duro nei concetti e nei toni e rispecchia il carattere battagliero della candidata. Se qualcuno vorrà replicare, sarà il benvenuto ed io con piacere lo ospiterò.
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Il metodo è quello della centralizzazione, della verticalizzazione, dell’unicità dei centri di potere, che è esattamente il contrario dei fondamentali della Svizzera, Stato per eccellenza federale con poteri decentralizzati e profondamente democratico che vanta antiche tradizioni di democrazia diretta e diffusa su tre piani: comunale, cantonale e federale. Lo si inferisce dai continui plateali inchini del Consiglio Federale ai voleri di Bruxelles, che si riverberano sul piano dell’ordinamento costituzionale. La Troika vuole, infatti, poter imporre ed implementare i propri diktat rapidamente e senza intralci di un popolo sovrano, con diritti come il referendum del popolo e dei Cantoni, ovvero di un potere diffuso e democratico.
La tecnica è quella dell’inganno, del tradimento e del raggiro, procedendo per gradi subdolamente, per non dare nell’occhio. Infatti, sarebbe impensabile per il popolo svizzero sovrano accettare per esempio una revisione della sua Costituzione nel senso di modificare dichiaratamente il regime di governo da democratico a quello autoritario con decurtazioni e drastici restringimenti della democrazia. Vi provvedono invece i nuovi rapporti di forza che si dispiegano sul piano sovranazionale, che archiviano, lobotomizzano i principi costituzionali, le regole, e danno vita ad una nuova costituzione materiale e ad un nuovo assetto sociale.
Infatti, la tecnica usata è quella di ignorare, di disapplicare e/o di negare la Costituzione formale, circuendola semplicemente, dando così vita ad un processo di smantellamento dei diritti e delle libertà umane. Simmetricamente sul piano della legislazione ordinaria, quella di varare norme che incidono direttamente sulla carne viva dei diritti umani, valori e libertà fondamentali, segnatamente il nuovo CPP, che, in doppietta con la #LTF (Legge sul Tribunale Federale), permette il controllo, da parte delle élites economico-finanziarie nazionali e sovranazionali, del potere più strategico che è quello giudiziario, nel senso del potere di coercizione di uno Stato, che ricomprende pure le forze di polizia e di sicurezza.
Il CPP è una legge incostituzionale che ci è stata propinata con inganno e “venduta” come una legge estremamente in favore dei diritti di difesa, allorquando è esattamente il contrario, i diritti minimi di difesa e le regole elementari di un giusto ed equo processo sono state azzerate, ovvero svuotate. Con grave vulnus degli artt. 29-32 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Segnatamente perché il combinato disposto di #CPP e #LTF:
1. conferisce poteri assoluti al procuratore pubblico, che può fare discrezionalmente quello che vuole senza possibilità di ricorso o quasi, ovvero senza che il suo potere sia controbilanciato da un organo di garanzia che lo controlla (raccoglie elementi di prova a carico senza obbligo di cercare i riscontri, esclude dalle attività investigative l’imputato calpestando il suo diritto al contraddittorio e il suo diritto di difendersi provando, e non solo, promuove l’accusa senza più che vi sia la possibilità di un controllo da parte di un giudice, in altre parole il PP chiede il rinvio a giudizio e di fatto automaticamente lo ottiene) permettendogli di cumulare i ruoli di magistrato inquirente e di giudice istruttore;
2. non prevede un giudice terzo che controlli e filtri gli atti di accusa del procuratore pubblico, e che permetta all’imputato di essere audito in un’udienza preliminare avanti un giudice garante delle indagini preliminari, che controlli, prima del rinvio a giudizio, se sussiste a suo carico quel minimo di materiale probatorio necessario a fondamento dell’accusa tale da giustificare la sottoposizione al processo; l’imputato è infatti sbattuto dallo stadio delle indagini preliminari, da cui può essere totalmente escluso a discrezione del procuratore pubblico, direttamente avanti il giudice della cognizione piena, il quale verifica sommariamente e senza obbligo di motivare la legalità dell’accusa e senza un’udienza, pure lui con un potere discrezionale eccessivo che permette abusi e soprusi di ogni risma;
3. non prevede che la richiesta di rinvio a giudizio, implicitamente contenuta nell’atto di accusa, possa essere impugnata;
4. consente il cumulo di funzioni di giudice del merito e di giudice del rinvio a giudizio;
5. non prevede alcun tipo di nullità, né assolute né relative;
6. ha invertito la regola sull’effetto sospensivo discendente direttamente dal diritto alla presunzione d’innocenza ex artt. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II., in base alla quale l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, conferendo al giudice adito il diritto di concedere o meno l’effetto sospensivo. Tutte le decisioni incidentali, provvisorie, intermedie non definitive nel corso di un procedimento penale hanno effetto sospensivo ex lege, salvo per le impugnazioni contro le misure cautelari che non hanno invece in alcun caso effetto sospensivo;
7. prevede un dibattimento che dura generalmente un giorno se non qualche ora, che ovviamente non permette la verifica delle accuse in contraddittorio tra le parti, ovvero una corretta e compiuta amministrazione delle prove e audizione dei testi a carico e di quelli a discarico, ovvero permette i processi sommari;
8. presuppone che i magistrati per potersi candidare debbano appartenere ad un partito politico con annessa una lobby, che li nomina direttamente in base a criteri di fedeltà per un periodo di 6 (sei) anni, senza un concorso regolare aperto a tutti gli interessati, ovvero risultando i magistrati eletti dal Parlamento, che li controlla esercitandovi l’alta sorveglianza, in assenza di un organo di controllo e di garanzia del potere giudiziario, come un Consiglio della Magistratura: abbiamo così dei magistrati politici controllati dai rispettivi partiti di appartenenza (NB un partito politico è un’associazione privata), ovvero dalle lobby-logge retrostanti che li finanziano in modo opaco (nessun obbligo di pubblicare la lista dei finanziatori e le somme ricevute), che ovviamente non solo non sono liberi ma rispondono a tutta evidenza ai loro nominatori e datori di lavoro anziché di rispondere alla legge e ai cittadini;
9. non stabilisce alcun limite di tempo per le indagini preliminari permettendo alla pubblica accusa di indagare l’imputato per anni e anni, ovvero parallelamente di tenere i suoi beni sotto sequestro per anni e anni, allorquando le indagini devono essere celeri e limitate nel tempo (in Italia tale termine è di 2 anni al massimo, e in Francia è di 18 mesi).
Purtroppo non abbiamo una Corte Costituzionale che avrebbe già da tempo raso al suolo la gran parte delle norme contenute nel nuovo CPP autoritario ed antidemocratico. E stesso dicasi, mutatis mutandis, per la LTF, che autorizza la nostra massima istanza giudiziaria a ridursi ad una branca del potere legislativo con giudici nominati e delegati dalle lobby-logge-corporazioni tramite i partiti politici di appartenenza, con un eccessivo potere discrezionale che lascia spalancata la porta agli abusi. Trattasi materialmente di alti funzionari politici delegati, che in tali condizioni non possono essere in grado di rispettare le stringenti condizioni imposte dalla Costituzione e dalla CEDU in tema della necessaria indipendenza ed imparzialità dei giudici.
Occorre evidenziare che in punto alle politiche anti-corruzione per i giudici, Strasburgo ha lo scorso giugno bacchettato la Svizzera. Le leggi svizzere sui giudici sono da (ri)scrivere. A bocciarle per la seconda volta nel giro di due anni è GRECO, l’organismo del Consiglio d’Europa (CdE) che ha il compito di monitorare come i 47 Stati membri prevengono e sanzionano la corruzione.
Per queste ragioni, occorre dare una spallata a questo sistema. La Lega Verde propone una riforma della giustizia in punto alla selezione della magistratura, estendibile all’intera pubblica amministrazione, simmetrica e speculare a quella dell’iniziativa popolare federale per l’indipendenza dei magistrati federali dalla politica depositata in Cancelleria Federale lo scorso agosto (128.000 firme), che chiede che i giudici federali non siano più nominati dal Parlamento.
L’attuale regime di reclutamento in Ticino prevede che i magistrati siano nominati da parte dei partiti. Le nomine non dipendono dal curriculum del candidato, ma matura nelle segrete stanze dei partiti in base alla fedeltà politica a discapito di un sistema di criteri oggettivi di merito e competenze. I magistrati inoltre pagano una percentuale sul loro stipendio al partito che li nomina. Tradotto, abbiamo un sistema di mercimonio di cariche: nomine in cambio di aggiustamento sentenze e commissione sullo stipendio. Ne deriva un sistema ad alto rischio di corruzione sistemica.
Avv. Xenia Peran, Lega Verde
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