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Ricorso contro il moltiplicatore, il Consiglio di Stato revoca l’effetto sospensivo sul preventivo

 

La Città di Lugano è soddisfatta della decisione del Consiglio di Stato di revocare l’effetto sospensivo sul preventivo al ricorso inoltrato da un privato cittadino il 23 gennaio contro la decisione del Consiglio comunale di fissare il moltiplicatore di imposta al 78%. La Città – in attesa della sentenza sul merito – può così attuare le spese e gli investimenti previsti per il 2018.

Il 26 ottobre 2017 il Municipio di Lugano ha licenziato il messaggio sul preventivo 2018, che prevedeva un moltiplicatore d’imposta comunale all’80%. Durante il dibattito sui conti preventivi, nella seduta del 18 dicembre 2017, il Consiglio comunale ha accolto una proposta di emendamento del gruppo PPD e GG e abbassato il moltiplicatore del 2%, portandolo al 78%. La proposta è stata motivata dal fatto che nel preventivo è prevista un’entrata di 5 milioni di franchi della nuova tassa sui rifiuti, un servizio finora finanziato mediante le imposte ordinarie. Contro questa decisione in gennaio è stato inoltrato un ricorso che ha sollevato vizi procedurali e chiesto di ripristinare il moltiplicatore per il 2018 all’80% e di rinviare l’incarto al Legislativo per una nuova decisione.

Il Consiglio di Stato il 13 febbraio ha deciso di revocare l’effetto sospensivo, come chiesto dal Municipio e dal Consiglio comunale. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio il Municipio si era rimesso al giudizio dell’autorità di ricorso per quanto attiene al merito della decisione del Legislativo sul moltiplicatore 2018; aveva tuttavia chiesto la revoca dell’effetto sospensivo al ricorso sul preventivo, dato di principio tranne che per la decisione relativa alla fissazione del moltiplicatore d’imposta, immediatamente esecutiva per legge. Anche nella risposta dell’8 febbraio 2018 del Presidente del Consiglio comunale Marco Jermini – oltre alla richiesta di respingere il ricorso considerata la correttezza dell’agire del Consiglio comunale – era stato chiesto di revocare l’effetto sospensivo.

Nella sua decisione, il Consiglio di Stato ha pure tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo, poiché non contesta l’approvazione dei conti preventivi ma unicamente la decisione di riduzione del moltiplicatore comunale d’imposta.

Il Municipio esprime soddisfazione per questa decisione, che porta chiarezza e permette alla Città di Lugano di attuare le spese e gli investimenti previsti dal preventivo per l’anno in corso, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 18 dicembre. Dal profilo procedurale la sospensione di una decisione è infatti equiparabile alla sua mancata approvazione.
La sospensione della decisione di approvazione dei conti preventivi avrebbe consentito al Municipio di effettuare solo spese e ricavi con base legale in altri atti (leggi, regolamenti o convenzioni), riservati i casi di urgenza e bloccando la normale attività del Comune.

Municipio di Lugano

Relatore

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