Focus

Biotestamento. Quando il papa non concorda con la CEI – del senatore Pietro Ichino

dal sito www.pietroichino.it

L’organo del Vaticano dà notizia della nuova legge con precisione, dando conto anche dei punti più controversi, ma (a differenza del comunicato della Conferenza Episcopale Italiana) senza una sola parola di condanna
.
Secondo editoriale telegrafico, costituito dall’articolo con cui l’Osservatore Romano del 15 dicembre 2017 ha dato notizia dell’approvazione in Senato in via definitiva del disegno di legge n. 2801 – In argomento v. anche l’intervento che il sen. Pietro Ichino svolse in Senato il 10 febbraio 2009, nel corso del dibattito su di una mozione presentata dai partiti di Centro-destra in riferimento al caso Englaro .
.

Con 180 voti a favore il Senato Italiano ha approvato oggi in via definitiva la legge sul biotestamento, ovvero il testo sulle “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 71 i voti contrari e 6 gli astenuti. […]

Si tratta di una legge controversa, sulla quale molto si è dibattuto. L’articolo 1 prescrive che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Per quanto riguarda i minori, viene esplicitato che il consenso è espresso dai genitori, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore.

Viene inoltre sancito il divieto di accanimento terapeutico, è riconosciuto il diritto del paziente alla sospensione delle cure e viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale.

Relatore

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