Introduzione di requisiti cantonali per gli enti e le persone che si occupano di assistenza al suicidio
Con la presente iniziativa parlamentare generica chiedo l’adozione di una legge che regoli chiaramente l’attività degli enti e delle persone che si occupano di assistenza al suicidio, e questo a tutela delle persone assistite e dei loro famigliari.
I requisiti fondamentali ritengo debbano essere i seguenti:
1) l’assistenza al suicidio può essere svolta solamente da associazioni ed enti pubblici senza scopo di lucro; ci deve essere un controllo da parte del Cantone della loro gestione finanziaria; i costi causati alla collettività dall’attività vanno coperti dagli interessati; associazioni/enti devono disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile, estesa anche ai dipendenti e volontari;
2) le persone impegnate da associazioni/enti nell’assistenza al suicidio vanno autorizzate dal Cantone solamente in presenza di: a) buona reputazione, rispetto delle norme deontologiche, assenza di condanne iscritte nel casellario giudiziale e assenza di attestati di carenza beni, provvisori o definitivi o certificati equipollenti; b) requisiti fisici e psichici necessari all’esercizio dell’attività; c) qualifiche/formazioni adeguate;
3) il Cantone controlla l’adeguatezza e la dignità delle strutture utilizzate da associazioni/enti di assistenza al suicidio.
Raoul Ghisletta, deputato PS
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