Ha violato il diritto alla libertà di espressione
(com) Condannando il cittadino turco Dogu Perinçek, la Svizzera ha violato il diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU). Lo ha stabilito, con 10 voti a favore e 7 contrari, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nella sentenza pronunciata oggi a Strasburgo. La pronuncia odierna è definitiva e sostituisce quella emessa il 17 dicembre 2013 nella stessa causa da una Camera della Corte EDU.
L’Ufficio federale di giustizia (UFG), che rappresenta il Governo svizzero dinanzi alla Corte EDU, prende atto con interesse della sentenza della Grande Camera.
Ufficio federale di giustizia
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La sentenza odierna contiene in sé un elemento di maliziosa ironia. Infatti l’ “odiatissima” Camera di Strasburgo condanna la Svizzera per una applicazione dell’ “odiatissimo” 261 bis. Bisognerebbe dunque a rigor di logica amare questi giudici stranieri (poiché altro non sono).
Ma, che cosa dice esattamente il 261 bis? Vediamo.
Norma penale contro la discriminazione razziale
La norma penale contro la discriminazione razziale tutela la dignità e il valore dell’essere umano. L’articolo 261bis del Codice penale svizzero (CP) e l’articolo 171c del Codice penale militare (CPM) puniscono ogni atto razzista che nega pubblicamente a una persona, in modo implicito o esplicito, il diritto a un’esistenza in condizioni di parità perché di razza o identità etnico-culturale diversa o che addirittura le nega il diritto di esistere. Da notare che questi atti sono punibili soltanto se vengono commessi in pubblico. Questo significa che tra i presenti non deve esserci nessun rapporto personale o di fiducia. L’adozione della norma penale contro la discriminazione razziale rientrava tra gli obblighi della Svizzera giusta gli articoli 2 e 4 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Il tenore esatto della norma è il seguente:
Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.