(con una nota, inviata alla Redazione, del dr. Guido Robotti)

INTERROGAZIONE

Filippini 3 (3)Premessa

Una paziente di uno studio medico ticinese, intendendo cambiare medico curante, chiede la consegna della propria cartella medica. Questa viene messa a disposizione della paziente, a condizione che firmi la dichiarazione che riportiamo letteralmente, debitamente anonimizzata.

CESSIONE DELLA CARTELLA MEDICA DI: (Nome e Cognome)

Dottor… (Cognome), Le chiedo di consegnarmi la mia cartella medica completa nella sua versione originale, fatta eccezione per le annotazioni personali del medico. La libero di conseguenza del suo dovere legale e contrattuale di conservazione di tali documenti. Sono cosciente delle mie responsabilità in caso di perdita o di danneggiamento dei documenti a me consegnati. Sono pure consapevole che se dovessi rivolgermi a Lei in situazione d’urgenza Lei non sarà più in possesso degli atti medici che mi concernono. Per questi motivi rinuncio a tutti i diritti derivanti dal mio rapporto di trattamento con Lei, in particolare a ogni domanda d’indennizzo per eventuali errori terapeutici.

Seguono luogo, data e firma della paziente e del medico.

Alla luce di quanto sopra, ci permettiamo di chiedere, in particolare con riferimento all’ultimo paragrafo della dichiarazione, che abbiamo evidenziato:

a. In casi come quello descritto, è “conditio sine qua non” (e se sì, qual è la base legale) la sottoscrizione di questa dichiarazione per ottenere dal medico curante la propria personale cartella medica?

b. È prassi usuale presso tutti i medici, o trattasi di un’iniziativa personale del medico in questione?

c. È corretto chiedere al paziente una liberatoria dalla responsabilità di eventuali errori commessi dal medico nel corso del suo rapporto con il paziente – come descritto nel paragrafo evidenziato riportato nella premessa – e, nel caso effettivo, ha un valore legale questa sorta di indulgenza plenaria firmata in bianco?

Per il gruppo La Destra:
Lara Filippini (UDC)
(interrogazione ripresa da Eros Mellini)

* * * * *

NOTA del Dr. Guido Robotti

Caro Francesco,

Abituale lettore del Tuo portale ho letto l’articolo sull’interrogazione riguardante “l’indulgenza plenaria per errori medici”. Al proposito ti sottopongo questa nota, da considerarsi un “complemento d’informazione”.

Riprendo il testo citato dall’interrogante: “Sono pure consapevole che se dovessi rivolgermi a Lei in situazione d’urgenza Lei non sarà più in possesso degli atti medici che mi concernono. Per questi motivi rinuncio a tutti i diritti derivanti dal mio rapporto di trattamento con Lei, in particolare a ogni domanda d’indennizzo per eventuali errori terapeutici.”

Questa formulazione era stata suggerita nel corso di un ciclo di seminari da me coordinato in qualità di medico esperto di questioni di RC medica (perito/ex presidente OMCT ed ex direttore sanitario dell’Ospedale di Lugano) e tenuti assieme ad un avvocato esperto del ramo e che a allora patrocinava l’EOC per i casi legati all’errore medico.

La formulazione evidentemente non si riferisce al passato ma abbraccia il seguente concetto:

il paziente richiede la propria cartella clinica, il medico curante se ne priva e di fatto non è più medico curante. Secondo la legge il medico non può rifiutare al (ex) paziente un trattamento in situazione di urgenza (oggettiva e soggettiva) : qualora egli visiti il paziente in situazione d’urgenza non avrà più però le informazioni contenute nella cartella ed è di che viene reso attento il paziente che rivolgendosi in urgenza al suo ex medico non potrà pretendere da questi il trattamento che avrebbe il diritto di pretendere da un medico che abbia a disposizione tutte le informazioni sul suo stato di salute*.

*Besonderheiten der Arzthaftung in der Notfallsituation (diversa letteratura sull’argomento fornibile a richiesta).

Cari saluti

Guido (Dr.med. Guido Robotti)