Con questo motu proprio del 1970 Paolo VI tolse (tra l’altro) ai cardinali ultraottuagenari il diritto il eleggere il Papa in conclave. Molti (forse) accolsero con favore un provvedimento volto a “svecchiare” la Chiesa. Ma il professor Romano Amerio, filosofo e latinista insigne, scrisse una lettera – in latino – ai cardinali Ottaviani, Journet e Bacci nella quale non esitò a parlare di “vulnus per dedecus senectuti tuae”, ferita disonorevole inflitta alla tua vecchiaia.

   LETTERA APOSTOLICA   

IN FORMA DI MOTU PROPRIO

INGRAVESCENTEM  AETATEM

DEL SOMMO PONTEFICE PAOLO VI

CON LA QUALE VIENE DEFINITA   L’ETÀ DEI  CARDINALI   IN RELAZIONE AL LORO UFFICIO

Della naturale relazione che l’età avanzata ha con l’attitudine  a disimpegnare taluni importanti uffici, come quelli del Vescovo diocesano e del  parroco, si è occupato il Concilio Ecumenico Vaticano II nel Decreto Chistus Dominus (Cf nn.21 e 31: AAS 59 (1966), p.683 e pag.690); e Noi  stessi, in esecuzione dei voti dei Padri Conciliari, col Motu proprio Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966 abbiamo invitato Vescovi e parroci a  rinunziare al governo della diocesi e della parrocchia non oltre i  settantacinque anni (Cf nn. 11 e 20, § 3: AAS 58 (1966), p.763 e pp.768-769).

Del medesimo problema dell’età Ci siamo occupati nel Regolamento Generale della Curia Romana, del 21 gebbraio 1968, stabilendo  che gli Officiali maggiori e minori cessino dal loro ufficio a settant’anni  compiuti, e i Prelati Superiori al settantacinquesimo iniziato (Cf art.101, §1: AAS 60 (1968), p.161).

Ci è ora sembrato che il bene superiore della Chiesa esiga di  considerare il problema dell’età avanzata anche in relazione all’eminente  ufficio Cardinalizio, per il quale più volte in passato abbiamo dato prova di  speciale sollecitudine. Si tratta, invero, di un ufficio dai compiti  particolarmente gravi e delicati, sia a motivo della singolarissima connessione  che lo vincola alla Nostra suprema responsabilità a servizio di tutta la Chiesa,  sia a motivo dell’alta responsabilità che rispetto alla Chiesa universale esso  comporta nella vacanza della Sede Apostolica. Pertanto, dopo aver lungamente  e con matura riflessione ponderata la cosa, pur sempre continuando a contare sul  consiglio e sulle preghiere di tutti i cardinali, senza distinzione, decretiamo  quanto segue:

I. I Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana (di cui  all’art.1 del Regolamento Generale della Curia Romana) e a tutti  gli altri Organismi permanenti della Santa Sede e della Città del Vaticano, sono  pregati di voler spontaneamente presentare, al compimento del settantacinquesimo  anno di età, la rinuncia al loro ufficio al Sommo Pontefice, il quale giudicherà  se, tutto ben considerato in ciascun caso, convenga accettarle immediatamente.

II. Con il compimento dell’ottantesimo anno di età i Cardinali: 1) cessano di essere Membri dei dicasteri della Curia Romana e degli altri  Organismi menzionati nell’articolo precedente; 2) perdono il diritto di  eleggere il Romano Pontefice e quindi anche il diritto di entrare in Conclave.  Tuttavia, qualora accada che qualche Cardinale compia gli ottant’anni durante il  Conclave, continuerà a godere, per quel Conclave, del diritto di eleggere il  Romano Pontefice.

III. Il disposto dei precedenti articoli I e II, n.1) si applica  anche nel caso che non sia ancora trascorso il quinquennio di cui all’art.2 § 5 della Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae (Cf  AAS 59 (1967), p.891).

IV. Il disposto del precedente art.  II si applica parimenti a quei Cardinali che, dopo aver compiuto gli ottant’anni  di età, continuassero, in via eccezionale a reggere una diocesi e anche solo a  conservare il titolo, senza il governo.

V. Anche dopo aver compiuto gli  ottant’anni i Cardinali restano membri del Sacro Collegio a tutti gli altri  effetti, e conservano tutti gli altri diritti e prerogative connessi con  l’ufficio cardinalizio ivi compresa la facoltà di prendere parte alle  Congregazioni generali e particolari che, Sede Vacante, si tengono prima  dell’inizio del Conclave.

VI. Qualora accedesse, per  circostanze eccezionali, che il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il  Penitenziere Maggiore continuassero nel loro ufficio fino all’ottantesimo anno  di età stabiliamo che: 1) se il compimento del loro ottantesimo anno si  verificasse prima della morte del Romano Pontefice, senza che sia stato nominato  il loro successore, o dopo la morte del Romano Pontefice e prima dell’inizio del  conclave, il Sacro Collegio, debitamente congregato nella vacanza della Sede  Apostolica, voterà per la designazione del successore, che resterà in carica  fino alla elezione del nuovo Sommo Pontefice; 2) se invece il compimento del loro ottantesimo anno di età si verificasse  durante il Conclave, il loro incarico è di diritto prorogato  fino alla  elezione del Sommo Pontefice.

VII. Qualora il Decano del Sacro Collegio non  prendesse parte al conclave per avere compiuto l’ottantesimo anno di età, le sue  funzioni in Conclave saranno esercitate dal Sottodecano, o, se anch’egli è  assente, da un altro Cardinale secondo l’ordine generale delle precedenze.

VIII. Se nel caso, un criterio analogo a  quello del precedente articolo VII si seguirà per lo svolgimento delle funzioni  che il diritto attribuisce in Conclave ai Cardinali Capi dei tre Ordini.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA. Gli attuali Membri  del Sacro Collegio che abbiano già compiuto l’ottantesimo anno di età al momento  in cui entra in vigore il presente Motu proprio, possono, se lo desiderano,  continuare a prendere parte, con diritto di voto, alle Congregazioni plenarie e  ordinarie dei Dicasteri della Curia Romana. Il presente Motu proprio entrerà in vigore il 1° gennaio 1971.

Comandiamo che quanto in esso stabilito resti  pienamente fermo, nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, anche se  degna di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, 21 novembre  1970, anno ottavo del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI