Categories: Democrazia attiva

Marco Romano e Fabio Regazzi sull’aumento di assicurati morosi

Trattenere alla fonte i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria degli assicurati morosi con sufficiente disponibilità economica?

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulla possibilità di trattenere alla fonte i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria per gli assicurati morosi ai sensi dell’art. 64a LAMal in seguito al mancato pagamento dei premi e di cui viene accertata una sufficiente disponibilità economica.

Il rapporto deve approfondire:
1. l’effetto dell’attuale sistema di sospensione: analisi e raffronto tra alcuni cantoni;
2. i criteri e le procedure da intraprendere per consentire ai Cantoni di poter introdurre un sistema di trattenuta alla fonte per gli assicurati morosi di cui viene accertata una sufficiente capacità economico-finanziaria;
3. la fattibilità pratica di una tale riforma e le conseguenze sulle leggi cantonali di applicazione della LAMal.

Motivazione
Il fenomeno degli assicurati in mora con il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria ha assunto nei Cantoni una dimensione estremamente preoccupante che, in assenza di correttivi, è destinata ad aggravarsi ulteriormente.
Per contenere l’esplosione del numero di assicurati morosi è ipotizzabile costruire un modello di trattenuta alla fonte del premio. La crescita esponenziale dei morosi non è infatti solo determinata da persone realmente indigenti, ma anche da assicurati che sarebbero oggettivamente in grado di pagare il premio, ma che non lo fanno per cattiva gestione delle proprie finanze o per dare priorità ad altre spese. E’ inaccettabile che i costi sanitari di queste persone vadano a carico della collettività e, soprattutto di coloro che, con notevole sforzo, pagano regolarmente l’assicurazione obbligatoria.
Un sistema di trattenuta alla fonte del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria è ipotizzabile per l’assicurato moroso ai sensi dell’art. 64a LAMal.
In sostanza, accertata una sufficiente disponibilità economica, l’Autorità o un’istanza da essa legittimata emette una decisione di trattenuta – formale e suscettibile di ricorso – del premio e lo versa direttamente alla rispettiva cassa, sul modello di quanto già avviene per i beneficiari di prestazioni complementari e della prassi già in vigore in altri Paesi europei.
Il sistema di trattenuta alla fonte è già contemplato nel nostro sistema giuridico, ad esempio nel diritto di famiglia in caso di mancato versamento dei contributi di mantenimento per i figli o per il coniuge (art. 132 e 291 CC).

Marco Romano e Fabio Regazzi
Consiglieri nazionali PPD

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Redazione

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