Mentre ancora si lavora alla ricerca dei molti passeggeri dati per dispersi dopo l’incidente della Costa Concordia all’Isola del Giglio, viene evidenziata la questione dei diritti economici dei turisti che sono rimasti coinvolti.
La questione viene sollevata dal portale italiano avvertenze.aduc.it, che mette online il modulo per la richiesta del rimborso danni.
Diritti economici dei passeggeri che se non rivendicati entro certi termini diventano inesigibili, scrive il sito web : “Infatti le norme del codice del consumo indicano in 10 giorni dal rientro il tempo limite entro il quale devono essere fatte valere le proprie rivendicazioni che in questo caso sono di tre tipi:
– rimborso di quanto pagato per il viaggio;
– rimborso dei danni subiti durante lo stesso (tutti i viaggiatori saranno senza piu’ i bagagli, per esempio, e in molti saranno anche senza i documenti consegnati all’imbarco);
– danno da vacanza rovinata.
Il tutto, ovviamente, dovrà essere valutato in seguito alla certezza dei motivi per cui si è verificata la tragedia, cioè se si tratta di motivazione fortuita o negligenza, soprattutto per il rimborso relativo ai danni da vacanza rovinata.
Nel primo caso (motivazione fortuita) la legge esclude rimborsi di alcun tipo (fatti salvi quelli previsti da specifiche assicurazioni, proprie del viaggiatore o dell’armatore); motivazione fortuita che, allo stato dei fatti, viste le immagini diffuse sulla vicinanza della nave all’isola del Giglio, ci pare inverosimile.
Ma la legge sui tempi di contestazione è chiara: la richiesta dei rimborsi va fatta entro 10 giorni dal rientro, altrimenti si perde il diritto.
L’invio della richiesta tramite raccomandata A/R al tour operator presso cui si e’ prenotato il viaggio serve a bloccare la prescrizione del diritto.
Una cosa importante da ricordare: il proprio interlocutore e’ il tour operator, e non l’armatore. I turisti dovranno quindi rivolgersi al tour operator che ha organizzato il pacchetto viaggio.”