Il Consiglio federale pone in vigore al 1° marzo 2011 l’articolo 41 riveduto della legge sulla cittadinanza (LCit), dopo che il termine referendario è trascorso inutilizzato. La disposizione riveduta prevede termini di prescrizione più lunghi in caso di annullamento della naturalizzazione conseguita rilasciando false dichiarazioni oppure occultando fatti essenziali. La modifica fa seguito all’iniziativa parlamentare Lustenberger del 24 marzo 2006.

Il diritto attuale consente all’Ufficio federale della migrazione (UFM) di annullare, entro cinque anni, una naturalizzazione conseguita rilasciando false dichiarazioni oppure occultando fatti essenziali. All’atto pratico, tale termine di cinque anni si è talvolta rivelato troppo ravvicinato. Ecco perché, nell’interesse di una ferma lotta contro gli abusi, è stato considerato opportuno estendere tale termine.

L’Assemblea federale, dando seguito all’iniziativa parlamentare Lustenberger (06.414 Modifica della legge federale sulla cittadinanza. Dichiarazione d’annullamento ed estensione del termine), ha accolto la seguente modifica dell’articolo 41 della legge federale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit): la naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal momento in cui l’Ufficio federale della migrazione è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, al più tardi però entro otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni, sospeso durante la procedura di ricorso. Il nuovo disciplinamento permette di meglio combattere gli abusi, in particolare nei casi in cui i fatti rilevanti emergono poco prima che scada il vecchio termine di prescrizione quinquennale e i tempi sono quindi troppo stretti per espletare una procedura di annullamento.