Innanzitutto, il Tribunale federale ha riconosciuto che le misure preventive hanno carattere amministrativo e non penale. Esse – secondo il TF – non perseguono uno scopo di natura repressiva ma mirano piuttosto ad impedire che potenziali autori commettano un reato. Inoltre, secondo la Corte, il concordato non colpisce in modo inammissibile i diritti costituzionali dei cittadini. In particolare, la libertà della persona non è violata poiché le misure sono adottate solo qualora vi siano indizi concreti e attuali che la persona parteciperà a gravi atti violenti, senza che sia possibile impedirle in altro modo di commettere tali atti.
Il DI ricorda che, sulla base del concordato, l’Ufficiale della Polizia cantonale è competente:
– a vietare a una persona di accedere in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva;
– a obbligare una persona a presentarsi alla Polizia in determinati orari in concomitanza con una manifestazione sportiva;
– a sottoporre una persona a un fermo preventivo di Polizia durante una manifestazione sportiva.
In seguito alla modifica della legge sulla Polizia, queste tre misure possono essere adottate anche in occasione di manifestazioni extrasportive.
Nel cuore del XXI secolo, la tecnologia continua a superare i limiti imposti dalla natura,…
Mentre il mondo assiste con speranza ai primi segnali di dialogo tra Stati Uniti e…
Vocazione di san Matteo (part.) Nel documentario televisivo “Caravaggio: il corpo ritrovato” si ricostruiscono le ricerche…
L'austriaco Felix Baumargtner è entrato nella Storia il 14 ottobre 2012 diventando il primo uomo…
Il 24 febbraio 1530, giorno del suo trentesimo compleanno, Carlo V venne incoronato Imperatore del…
Come noto, la Commissione di politica estera del Consiglio nazionale ritiene (a maggioranza) che l’accordo…
This website uses cookies.